Accordo di separazione o divorzio

Servizio attivo

Accordo di separazione o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile


A chi è rivolto

A tutti i cittadini residenti

Descrizione

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Normativa di riferimento:
Decreto Legge 132/2014, convertito con Legge 162/2014

Come fare

L’iscrizione all’Albo avviene su domanda del professionista interessato, con l’indicazione delle sezioni dell’elenco a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae. Nella richiesta di iscrizione si dovrà, altresì, precisare l’abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione.

Cosa serve

L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione dei Servizi online:
  • a. Auto-certificazione in ordine ai requisiti elencati all’art. 3 dell'avviso pubblico;
  • b. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell’elenco cui si chiede l’iscrizione. Nel curriculum vitae, ove possibile, vanno fornite indicazioni sul tipo di controversie trattate, sui loro esiti e sulle parti patrocinate, pubbliche e/o private;
  • c. Dichiarazione di impegno a: - rispettare le disposizioni contenute nel presente avviso e nel vigente Codice di comportamento approvato dal Comune di Monteroni d’Arbia, nonché impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione all’Albo Comunale; - non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato, nel caso di affidamento di incarico da parte del Comune, a prescindere dal tipo di causa; - rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, in particolare l’art. 68;
  • d. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
  • Modulo per richiesta congiunta di separazione personale dei coniugi
  • Modlulo per richiesta scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • Modulo per richiesta modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Cosa si ottiene

Conferma dell’accordo

Procedure collegate all'esito

Rilascio presso lo sportello

Tempi e scadenze

30 giorni

Quanto costa

Le parti dovranno pagare la somma di euro 16,00 a titolo di diritto fisso mediante versamento sul conto corrente postale n.213090 intestato al Comune di Cagliari o sul conto corrente bancario

IBAN IT26S 0101504800000070687691

IBANIT79A0760104800000000213090

causale da indicare: Separazione/Divorzi in Comune.

Accedi al servizio

Il servizio può essere richiesto effettuando l'accesso al portale servizi.

Vincoli

Nessuno

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Assessore 1

Telefono: 6546457667567

Email: assessore1@comune.it

Unità Organizzativa

Argomenti

Pagina aggiornata il 24/02/2023

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